Statuto dell'Associazione Med AgriFood Club
Disposizioni generali
Art. 1 - Costituzione e sede
E' costituita, a norma dell'articolo 36 del Codice Civile,
una libera Associazione denominata Med AgriFood Club (Associazione
Operatori dell'Agro-Alimentare Mediterraneo).
L'Associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione ha sede in Bologna (Italia) e può istituire
uffici e sedi territoriali anche in altre località
sia in Italia sia all'estero .
L'Associazione può aderire - con delibera del Consiglio
Direttivo - ad altre associazioni o enti, quando ciò
torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Art. 2 - Scopi e finalità
Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:
* esercitare e promuovere iniziative nell'interesse dei Soci
* collaborare con autorità, enti, associazioni e ogni
altro soggetto relativamente all'esercizio, alla tutela e
allo sviluppo delle attività dei Soci e delle specifiche
produzioni mediterranee.
* promuovere e sviluppare lo studio, la ricerca, il dibattito,
le iniziative editoriali, l'educazione, l'istruzione e l'aggiornamento
culturale, di economia, di tecnica e di diritto nel campo
delle produzioni agroalimentari e della loro distribuzione
internazionale, nonché raccogliere dati e notizie,
anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività
dei Soci
* promuovere e favorire scambi di informazione tra i Soci
e tra essi e altri soggetti, in Italia e all'estero
* svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono
utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si
propone
L'Associazione potrà delegare a terzi, anche Soci
(altre associazioni, società o professionisti) lo svolgimento
dei servizi.
In tal caso, le attività svolte da terzi e attivate
con formale delega o contratto, saranno poste sotto il controllo
del Consiglio Direttivo, che potrà in ogni momento
e a sua propria discrezione revocarne l'autorizzazione.
Per quanto riguarda le prestazioni, che la legge riserva esclusivamente
agli iscritti ad Albi o a Ordini professionali, a persone
o a enti appositamente abilitati o autorizzati, le stesse
potranno essere effettuate solo nei modi previsti dalla legge,
dalle modalità delle autorizzazioni e dai regolamenti
degli Albi e degli Ordini professionali.
L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi
per enti pubblici e privati, per associazioni, per organizzazioni,
per strutture consortili, per centri di studio e di ricerca
e per singole persone o imprese, che perseguono finalità
le quali coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell'Associazione.
L'Associazione può provvedere alla nomina e designazione
di propri rappresentanti in tutti i Consigli, Enti, Istituti,
ecc. in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o
ammessa.
L'Associazione può
* promuovere la istruzione professionale relativamente ai
prodotti e alle produzioni del Mediterraneo anche con la partecipazione
diretta o indiretta all'istituzione di corsi di formazione
e di qualificazione professionale;
* esigere e gestire i mezzi finanziari occorrenti per gli
scopi associativi e per l'espletamento delle funzioni relative;
* accendere ed estinguere mutui anche ipotecari, ricevere
e prestare fidejussioni anche bancarie a Società di
servizi che operino nell'interesse dei fini istituzionali
dell'Associazione;
* esercitare la compravendita, la locazione, il comodato,
immobiliare e mobiliare, assumere e compravendere partecipazioni
azionarie ed obbligazionarie, i cui proventi vengano reimpiegati
per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dall'Associazione;
* assumere la partecipazione e promuovere la costituzione
di istituti, società, associazioni o Enti, di qualsiasi
natura giuridica, finalizzati alla promozione e allo sviluppo
dei settori rappresentati, concorrendovi con propri mezzi
patrimoniali e finanziari;
* promuovere attività ricreative, sportive e culturali
in forma diretta e indiretta anche attraverso sponsorizzazioni;
* svolgere attività editoriale.
Per il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione può
aderire ad altre associazioni, istituzioni o enti, nazionali
e internazionali.
L'Associazione è aperta a tutti gli Operatori che
risiedono od operano in / con uno o più Paesi ubicati
nell'area Mediterranea.
E' inoltre aperta a ogni altro soggetto / operatore interessato
alle tematiche della distribuzione e delle produzioni agro-alimentari
del Mediterraneo.
Non possono essere distribuiti utili agli associati sotto
qualsiasi forma.
Nell'ambito dell'Associazione potranno costituirsi "Gruppi
Merceologici": ovvero gruppi omogenei di Associati per
ogni settore merceologico, al fine di affrontare i problemi
specifici di tali settori e proporre le soluzioni più
adeguate.
I Gruppi Merceologici hanno rilevanza associativa.
Art. 3 - Durata
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga
deliberata a maggioranza dei Soci e salvo il diritto di recesso
dei dissenzienti.
I Soci
Art. 4. - Requisiti dei Soci
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le
persone giuridiche e le organizzazioni, che per la loro attività
siano interessate all'attività dell'Associazione, che
ne condividano gli scopi e le finalità e che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
* non essere falliti, interdetti o inabilitati
* non avere subito condanne per azioni disonorevoli.
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie
di Soci:
* Soci fondatori: persone, organizzazioni o enti pubblici
e privati o società, che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione.
* Soci ordinari: persone, organizzazioni o enti pubblici e
privati o società che ne facciano richiesta e che ottengano
l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo
* Soci sostenitori: persone, organizzazioni o enti pubblici
e privati che, contribuendo finanziariamente, sostengono l'attività
e la valorizzazione dell'Associazione.
* Soci onorari: coloro che, su decisione del Consiglio Direttivo,
abbiano svolto, con dedizione ed onore, attività di
onorevole rilievo associativo.
I Soci onorari e i Soci sostenitori godono dei diritti e
sono soggetti ai doveri previsti dal presente Statuto, ma
non hanno diritto di voto in Assemblea.
I Soci, dal momento in cui entrano a far parte dell'Associazione,
accettano il presente Statuto in ogni suo aspetto e norma
e sono tenuti a versare all'Associazione un contributo annuo,
il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Art. 5 - Ammissione dei Soci
L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati
e l'accettazione o non delle richieste spetta in maniera insindacabile
e inappellabile al Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione impegna l'Associato almeno fino
al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui sia pervenuta
la domanda di ammissione.
Le quote sociali dovranno essere versate entro il 31 gennaio
dell'anno in corso.
Il Socio non in regola entro i termini stabiliti non ha diritto
al voto per tutto l'anno.
Art. 6 - Doveri dei Soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario,
ma impegna gli aderenti all'osservanza del presente Statuto
e al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.
I Soci si impegnano a fornire sempre informazioni veritiere
sulle proprie attività e produzioni.
Il Socio è tenuto a segnalare ogni mutamento della
propria residenza e delle proprie attività.
I Soci sono tenuti alla assoluta riservatezza su eventuali
informazioni relative agli altri Soci e alle loro attività.
Per ogni controversia tra i Soci sarà competente il
Collegio Arbitrale.
I Soci sono tenuti a versare puntualmente la quota annua,
nelle modalità e nella misura stabilite dal Consiglio
Direttivo.
I Soci che si rendessero morosi al pagamento dei contributi
sociali saranno invitati a mettersi in regola mediante lettera
raccomandata.
Trascorsi due mesi l'Associazione provvederà con mezzi
legali a recuperare i crediti.
Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti
motivi:
* per il mancato versamento della quota annua nelle modalità
e nella misura stabilite dal Consiglio Direttivo
* per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre)
mesi prima dello scadere dell'anno con effetto dall'1 gennaio
dell'anno successivo.
* per decadenza, a causa della perdita di uno o più
requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
* per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per
aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per
altri motivi, che ne rendessero incompatibile la presenza
tra gli iscritti dell'Associazione o per avere commesso atti
che tornassero a disdoro proprio, dell'Associazione e di altri
associati;
Il Socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto
al rimborso dei contributi versati e deve soddisfare agli
impegni precedentemente assunti, ma perde ogni diritto sul
fondo e patrimonio comune.
I Soci dimissionari potranno a loro domanda essere riammessi
nell'Associazione, ma dovranno prima avere dato la prova di
essere in regola col pagamento dei contributi fino alla data
delle dimissioni.
Organi dell'Associazione
Art. 8 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea dei Soci
* il Consiglio Direttivo
* il Presidente
* il Comitato di Presidenza
* i Revisori dei conti, se nominati
* le Sedi periferiche
L'assemblea dei soci
Art. 9 - Convocazione
L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata su iniziativa del
Consiglio Direttivo non meno di 8 giorni prima di quello fissato
per l'adunanza, si riunisce a Bologna - o in altra località,
purché in Italia o in altro Paese della Comunità
Europea, da indicarsi nell'avviso di convocazione - nel primo
semestre di ogni anno:
* per l' approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno
precedente
* per l'eventuale rinnovo delle cariche
* per deliberare su tutti gli altri argomenti di carattere
generale, iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del
Consiglio Direttivo.
L'Assemblea generale è convocata, altresì,
ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio
Direttivo lo ritengano opportuno, nonché su esplicita
richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei Soci.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
saranno valide le Assemblee ordinarie e straordinarie, comunque
riunite, qualora siano presenti o rappresentati tutti i Soci
con diritto di voto e siano intervenuti tutti i membri del
Consiglio Direttivo, nonché tutti i Revisori dei Conti,
se nominati.
Art. 10 - Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori
e ordinari i quali hanno diritto di prendervi parte con facoltà
di parola e di voto, di concorrere alla nomina delle cariche
sociali e di fare quelle proposte che ritenessero utili e
opportune nell'interesse sociale e professionale.
Tutti i diritti elettorali sono di esclusiva competenza dei
Soci in regola con la corresponsione del contributo associativo
ai sensi dell'Articolo 6.
E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto
esclusivamente a un altro Socio che non sia né Consigliere
né Revisore.
Ciascun Socio potrà detenere massimo dieci deleghe.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
se sono presenti almeno la metà più uno dei
Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
Soci presenti o rappresentati.
L'avviso della prima convocazione potrà anche contenere
la data della seconda convocazione.
I Soci possono partecipare all'Assemblea anche per tele video
comunicazione, nelle modalità definite nella convocazione,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati
e sia loro consentito di seguire le discussioni e di intervenire
in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati,
nonché di poter visionare e ricevere documentazione
e di poterne trattare.
Realizzandosi queste condizioni, l'Assemblea dei Soci si considera
tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Nel medesimo luogo deve essere presente il Segretario della
riunione per consentire la verbalizzazione e la sottoscrizione
nell'apposito libro.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente
e, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga
opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea,
fungendo quest'ultimo da segretario.
Art. 11 - Deliberazioni
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti
o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata
ad altro Socio.
L'Assemblea stabilisce il sistema di votazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano
tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal
voto.
Art. 12 - Compiti dell'Assemblea
I compiti dell'Assemblea sono
* discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni
del Consiglio Direttivo
* eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
* deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione
* deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
* deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
Art. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto
dall'Assemblea generale ogni quattro anni.
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3
componenti, secondo quanto verrà deliberato dall'Assemblea
ordinaria annuale dell'anno solare precedente le elezioni,
su proposta del Consiglio Direttivo uscente, il quale avrà
predisposto il regolamento elettorale e lo avrà pubblicato
due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, depositandolo
presso la segreteria dell'Associazione per la consultazione
dei Soci.
Il Consiglio elegge al proprio interno, con votazioni separate,
il Presidente dell'Associazione e uno o più Vice-Presidenti.
I Soci fondatori hanno diritto di designare 2/3 dei componenti
del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei Soci delibera il numero dei componenti il
Consiglio Direttivo, ai quali si aggiungono gli eventuali
componenti di diritto.
Per il primo quadriennio , il Presidente, uno o più
Vice Presidenti e il numero dei Consiglieri e i criteri per
la loro nomina sono stabiliti nell'atto costitutivo dell'Associazione.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Negli intervalli fra le Assemblee sociali elettorali e in
caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di altro impedimento
di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato,
il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per
cooptazione - alla propria integrazione, fino al limite statutario.
I Consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla decadenza
del Consiglio Direttivo.
Qualora il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà,
l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto
e deve essere rinnovato.
Per meriti particolari il Consiglio potrà nominare
Soci onorari e Presidente onorario.
Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni
di Consiglio con diritto di voto consultivo.
Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di
ordinaria e straordinaria amministrazione, per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire sia per il
conseguimento e per l'attuazione degli scopi dell'Associazione
sia per la sua direzione e amministrazione.
In particolare il Consiglio:
* elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti
* elegge i componenti del Comitato di Presidenza
* fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari
e delle sue finalità
* delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione
* ne stabilisce le modalità e le responsabilità
di esecuzione, assumendo tutte le iniziative del caso, e ne
controlla l'esecuzione
* decide su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
* stabilisce l'importo dei contributi associativi, nonché
la penale per i ritardati versamenti e procede alla riscossione
dei medesimi
* decide insindacabilmente sulle domande di ammissione all'Associazione,
sul recesso e sulla esclusione dei Soci
* adotta eventuali regolamenti interni per il funzionamento
dell'Associazione
* decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione
* decide sulla collaborazione dell'Associazione con i terzi
e decide per le deleghe e per accordi con altri enti, associazioni,
professionisti e ogni altro.
* conferisce e revoca procure
* stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e ai terzi
e le relative norme e modalità
* predispone i bilanci consuntivi
* procede alla redazione dei bilanci.
Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione,
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando
lo richieda un terzo dei Consiglieri.
Alle riunioni il Presidente nomina un Segretario anche tra
i non Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate
con comunicazione inviata almeno cinque giorni prima.
In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può
essere convocato per telegramma o per email, inviato almeno
due giorni prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
le riunioni saranno valide qualora siano presenti tutti i
Consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio sono valide se prende parte almeno
un terzo dei Consiglieri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,
da un Vicepresidente o, in assenza, da un Consigliere designato
dai presenti.
E' consentito che uno o più Consiglieri possano partecipare
alla riunione per tele video comunicazione, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire le discussioni e di intervenire in tempo
reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché
di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne
trattare.
Realizzandosi queste condizioni, il Consiglio Direttivo si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Nel medesimo luogo deve essere presente il Segretario della
riunione per consentire la verbalizzazione e la sottoscrizione
nell'apposito libro.
In apertura di ogni singola seduta del Consiglio, ordinaria
o straordinaria, dovrà essere letto ed approvato il
verbale della seduta precedente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente
o di chi ne fa le veci.
Il Presidente
Art. 16 - Compiti del Presidente
* Il Presidente è organo dichiarativo esterno dell'Associazione,
che rappresenta a ogni effetto di legge di fronte ai terzi
e in giudizio.
* Il Presidente ha la firma dell'Associazione
* Provvede alla ordinaria amministrazione dell'Associazione
e adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento.
* Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.
* Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
* Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
* In caso di particolare e improrogabile urgenza che non consenta
una convocazione del Consiglio, interpellati, in quanto reperibili,
i componenti il Comitato di Presidenza, prende quelle decisioni
che ritiene necessarie e improrogabili.
Le decisioni così prese verranno ratificate e messe
a verbale durante la riunione di Consiglio successiva a tale
delibera.
Art. 17 - Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura
in carica quattro anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria
che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio
Direttivo elegge un nuovo Presidente che dura in carica fino
alla naturale scadenza del periodo quadriennale dell'incarico.
Nel frattempo, un Vice-Presidente assume tutti i compiti del
Presidente come da Articolo 16.
Art. 18 - Il Comitato di Presidenza
Il Presidente, il Vice-Presidente e uno o più Consiglieri
designati dal Consiglio formano il Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno.
Al Comitato di Presidenza competono lo studio e la soluzione
di problemi associativi di rilevante importanza da sottoporre
al Consiglio Direttivo.
Può convocare di volta in volta persone che possano
contribuire alla proposizione o alla soluzione di problemi
associativi.
Al Comitato di presidenza il Consiglio Direttivo può
delegare specifiche competenza od incarichi particolari.
I revisori dei conti
Art. 19 - Nomina dei revisori dei conti
L'Assemblea ordinaria dei Soci può nominare tre o più
Revisori dei conti.
In tal caso, i Soci fondatori hanno diritto di designare uno
dei Revisori dei conti.
Se nominati, i Revisori dei conti restano in carica per un
triennio, sono rieleggibili e possono essere scelti anche
tra persone esterne all'Associazione.
Art. 20 - Compiti dei Revisori dei conti
* Ai Revisori dei conti, quando nominati, spetta, nelle forme
e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa
dell'Associazione.
* I Revisori dei conti possono assistere, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
* Vigilano sull'amministrazione dell'Associazione.
* Redigono la loro relazione relativamente ai bilanci consuntivi
predisposti dal Consiglio Direttivo.
Le sedi periferiche
Art. 21 - Istituzione di sedi periferiche e regolamenti
Su richiesta dei Soci interessati o là dove si dimostri
necessario, possono essere costituite Sedi periferiche dell'Associazione,
sia in Italia sia in altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà emanare
un regolamento che regoli la vita dell'Associazione con riferimento
alle Sedi periferiche.
Organi della Sede periferica sono l'Assemblea territoriale
dei Soci e il Comitato operativo territoriale.
Il Comitato operativo territoriale nomina nel proprio ambito
il Presidente, che farà parte di diritto del Consiglio
Direttivo dell'Associazione, con voto consultivo.
Il Patrimonio
Art. 22 - Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
* dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione
all'Associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo,
che costituisce il fondo comune dell'Associazione
* dalle quote associative annuali, da versarsi ogni anno nelle
modalità e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
* da proventi per prestazioni di servizi vari a Soci e a terzi
* da contributi volontari, da lasciti, da donazioni dei Soci
e di terzi
* da contributi di pubbliche amministrazioni, di enti locali,
di fondazioni e di enti in genere
* da ogni altro tipo di entrate.
Art. 23 - Diritti dei Soci sul patrimonio sociale
In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione
per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo soddisfatte
tutte le eventuali passività, sarà devoluto,
secondo le disposizioni di legge, per gli scopi dell'Associazione
o per scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai
Soci.
Norme finali e generali
Art. 24 - Esercizi sociali
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese
di Maggio di ogni anno.
I Comitati Operativi delle singole Sedi Periferiche devono
predisporre un proprio bilancio territoriale che confluirà
nel bilancio consolidato dell'Associazione.
Art. 25 - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione,
l'Assemblea designerà uno o più liquidatori,
i quali debbono esaurire e chiudere tutti i rapporti sia con
i terzi sia con gli appartenenti all'Associazione.
Art. 26 - Norme applicabili
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto,
si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.
Art. 27 - Arbitrato
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra l'Associazione
e i Soci o tra i suoi organi, è deferita a un Collegio
Arbitrale, composto da tre membri, di cui due designati uno
da ciascuna delle parti in contrasto, e il terzo, con funzione
di Presidente del Collegio, designato di comune accordo o,
in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio di Bologna.
Il Collegio giudica quale arbitro irrituale amichevole compositore
e senza formalità alcuna di procedura e il suo giudizio,
non soggetto a deposito presso l'autorità giudiziaria,
è inappellabile e non suscettibile d'impugnazione.
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